Art. 165Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. 1 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni".

L. 8 febbraio 1958, n. 109

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La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l'art. 3 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 25 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art165 · fonte su Normattiva