Art. 284 (Codice penale militare di guerra) — Revoca della convocazione
Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione dei tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva