Art. 38 (Codice penale militare di guerra) — Effetto derivante dalla condotta del condannato
[1]Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia piu' volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato e' estinto.
[2]In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva