Art. 45 (Codice penale militare di guerra) — Invalidi di guerra
Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresi' ai militari, che abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermita' indicate nella legge sulle pensioni di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva