Art. 45 (Codice penale militare di guerra)Invalidi di guerra

Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresi' ai militari, che abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermita' indicate nella legge sulle pensioni di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art45 · fonte su Normattiva