Art. 42 — Difesa legittima
[1]Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
[2]Non e' punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
[3]Non e' punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita':
[4]1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;
[5]2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio' avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e' fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.
[6]Se il fatto e' commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva