Art. 58 (Codice penale militare di guerra)Aiuto al nemico nei suoi disegni politici

Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedelta' dei cittadini verso lo Stato italiano, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art58 · fonte su Normattiva