Art. 58 (Codice penale militare di guerra) — Aiuto al nemico nei suoi disegni politici
Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedelta' dei cittadini verso lo Stato italiano, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva