Art. 127 — Divulgazione di notizie segrete o riservate
[1]Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva