Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro su richiesta del presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, dispone il comando dei designati o lo promuove da altre amministrazioni. Il comando dei funzionari designati potra' essere effettuato compatibilmente con le esigenze del servizio al quale essi sono normalmente addetti.

Testo vigente dal 2 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1118~art3 · fonte del testo