All'onere di lire 8.160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "finanziamento dei partiti politici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;568~art3 · fonte su Normattiva