Il piano finanziario previsto dall'art. 8 dell'atto indicato all'art. 1 sara' istituito dopo tre anni dall'apertura dell'intera ferrovia all'esercizio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1950
Il piano finanziario previsto dall'art. 8 dell'atto indicato all'art. 1 sara' istituito dopo tre anni dall'apertura dell'intera ferrovia all'esercizio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-11-21;1016~art2 · fonte del testo