Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'anno 1988. Agli interventi di cui al precedente comma 1 provvede l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), o direttamente o attraverso la regione Friuli-Venezia Giulia ovvero attraverso la societa' concessionaria autostradale, garantendo comunque la continuita' delle opere gia' avviate. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986, alla voce "Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio".

Testo vigente dal 26 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-12;776~art1 · fonte su Normattiva