Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, e' sostituito dal seguente: "I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei".
Testo vigente dal 19 dicembre 1977
