Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, e' sostituito dal seguente: "I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei".

Testo vigente dal 19 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;908~art2 · fonte su Normattiva