[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA.

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[5]Articolo unico.

[6]E' autorizzato il Governo del Re a date piena od intera esecuzione alle seguenti Convenzioni adottate a Washington, nella prima sessione (29 ottobre - 29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

[7]1° Convenzione sulla disoccupazione;

[8]2° Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;

[9]3° Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;

[10]4° Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi se dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come logge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 6 aprile 1922.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]FACTA - DELLO SBARBA - SCHANZER - ROSSI TEOFILO.

[15]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo vigente dal 18 aprile 1922

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urn:nir:stato:legge:1922-04-06;471~art1 · fonte del testo