Il contributo di cui al precedente art. 1 sara' di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi. Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295. Per detta somma il provvedimento del prefetto che ordina il deposito delle indennita' alla Cassa depositi e prestiti o quello della autorita' giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, terra' luogo, ai fini della erogazione del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-10;951~art3 · fonte del testo