Alle spese di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Testo vigente dal 12 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;518~art2 · fonte del testo