Art. 3
La suddetta spesa di lire 1850 milioni e' ripartita in ragione di 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-58 e di 350 milioni per l'esercizio 1958-59. Ad esso si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 novembre 1956
