All'onere di milioni 500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte: per l'esercizio finanziario 1956-57 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 a carico del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1217~art4 · fonte del testo