All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;339~art2 · fonte su Normattiva