All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.
Testo vigente dal 2 dicembre 1953
