Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1955-56 si fara' fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;94~art3 · fonte del testo