La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente e' cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non e' riversibile.
Testo vigente dal 12 giugno 1967
La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente e' cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non e' riversibile.
Testo vigente dal 12 giugno 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;357~art2 · fonte su Normattiva