Al maggior onere derivante dall'attuazione della, presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B. Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;173~art6 · fonte su Normattiva