La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato. Per il personale fruente dell'asegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-19;175~art3 · fonte su Normattiva