Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art7 · fonte su Normattiva