Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Testo vigente dal 24 novembre 1973
