Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo". Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti: Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo". Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Testo vigente dal 24 novembre 1973
