E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo nazionale della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-10;208~art1 · fonte su Normattiva