E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'ente e al pagamento di somme da esso dovute all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.

Testo vigente dal 20 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1329~art1 · fonte del testo