All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico dello stanziamento, di parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 marzo 1960
