All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si fara' fronte a carico dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le suddette gestioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-17;1487~art2 · fonte su Normattiva