Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che gia' ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attivita' di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualita' e alla efficacia degli stessi.

Testo vigente dal 19 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-12;24~art2 · fonte su Normattiva