L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 28 settembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-09-23;379~art2 · fonte su Normattiva