E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.

Testo vigente dal 19 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-10;1174~art1 · fonte del testo