La legge 17 agosto 1941, n. 956, ed il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956, sono abrogati nella parte concernente la misura e la durata del contributo.
Testo vigente dal 7 luglio 1950
