Art. 3
All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 settembre 1957
