All'onere di cui al precedente art. 1 si fara' fronte, per l'esercizio 1952-53, per lire 180.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo, e per lire 4.820.000 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-15;3097~art2 · fonte del testo