Per fare fronte alla spesa di cui all'art. 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 agosto 1952
