Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si fara' fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 50 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;614~art4 · fonte del testo