E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3600 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per fare fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni e attrezzature di locali destinati alle scuole centrali antincendi e alle caserme dei vigili del fuoco, nonche' per provvedere al rinnovamento dei natanti del servizio antincendi nei porti.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;510~art1 · fonte del testo