Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta
Art. 3
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 27 aprile 1950
