Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969 a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il contributo verra' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato. I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal presidente del comitato, il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate. Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal suddetto conto corrente infruttifero dovra' essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;476~art2 · fonte su Normattiva