All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo, recante variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesso con l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 19 ottobre 1962
