Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota dalle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60. Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1545~art3 · fonte su Normattiva