Alla spesa di cui al precedente art. 1 si provvedera' con le disponibilita' del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 novembre 1955
