Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-26;63~art1 · fonte del testo