Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero
Art. 2 — Disposizioni finali
Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005
