Contenimento della spesa sanitaria

Art. 5 — Utilizzazione delle quote di autofinanziamento

Per l'esercizio 1989 e' sospesa la destinazione prevista dall'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, del 50 per cento delle somme direttamente introitate dalle unita' sanitarie locali all'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attribuite alle unita' sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Testo vigente dal 9 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;37~art5 · fonte su Normattiva