Art. 1 — Affitto a coltivatore diretto
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva