Art. 2Durata dei contratti in corso

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata e' fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:

  • a)dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
  • b)undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945;
  • c)tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;
  • d)quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;
  • e)quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art2 · fonte su Normattiva