Art. 28
Conversione a richiesta del concedente
Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva