Art. 47
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Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il rilascio del fondo a seguito di giudizio puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa sentenza esecutiva.
Testo vigente dal 5 maggio 1982 al 6 ottobre 2011 · versione 0 su Normattiva